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D.M. 06/02/2006
2. Non sussiste l'obbligo di costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 7, comma 9, del decreto 28 luglio 2005 qualora il soggetto responsabile sia una Amministrazione dello Stato, una regione o provincia autonoma o un ente locale.
3. Sulla base del rapporto di cui all'art. 13 del decreto 28 luglio 2005, il Ministero delle attivitā produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, effettuano una valutazione dell'adeguatezza dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, delle tariffe incentivanti di cui agli articolo 5 e 6, in particolare per gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, e delle misure per favorire l'integrazione del fotovoltaico negli edifici. A tali fini il soggetto attuatore integra il richiamato rapporto con gli elementi utili per le predette finalitā.
4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non superiore a 20 kW non ancora in esercizio, č concesso il passaggio dalla disciplina di cui all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005 alla disciplina precisata con l'articolo 3, comma 17, del presente decreto.
Art. 8 - Applicazione
1. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 4, all'art. 5 e all'art. 7, commi 1 e 4, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.
2. Le modifiche e integrazioni di cui all'art. 2, all'art. 3 e all'art. 7, commi 2 e 3, si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano i limiti massimi di potenza annua di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
3. Hanno prioritā di accesso le domande inoltrate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell'uso di moduli fotovoltaici rispondenti alla norma CEI EN 61646 (82-12), di cui all'art. 3, comma 13, semprechč le domande siano state presentate secondo quanto disposto allo stesso art. 3, comma D.M. 06/0022006 - Criteri incentivazione produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica solare.
13. Le domande inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente decreto, non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno prioritā di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all'art. 2.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2006 Il Ministro delle attivitā produttive Scajola Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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